Il
Decreto “Cura Italia” ha stabilito delle regole speciali per i lavoratori
dipendenti che a causa del COVID-19 si ritrovino a vivere in isolamento, a casa
o in altri luoghi, su indicazione del Servizio Sanitario. La norma prevede che
nel caso in cui il SSN stabilisca un provvedimento di quarantena con
sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva, il periodo in questione venga equiparato a malattia.
A seguito della disposizione di una di queste misure, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia contenente gli estremi del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, è pertanto considerato in malattia. Questi periodi di malattia non vengono conteggiati ai fini del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dalla legge dal Ccnl (periodo di comporto). Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità prevista dall’INPS, oltre all’integrazione eventualmente stabilita dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
A seguito della disposizione di una di queste misure, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia contenente gli estremi del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, è pertanto considerato in malattia. Questi periodi di malattia non vengono conteggiati ai fini del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dalla legge dal Ccnl (periodo di comporto). Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità prevista dall’INPS, oltre all’integrazione eventualmente stabilita dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.
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